Certificazione GPSR

Il Regolamento (UE) 2023/988, noto come Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), stabilisce requisiti di sicurezza più rigorosi per i prodotti di consumo venduti nell'UE. Sostituisce la Direttiva 2001/95/CE e introduce nuove responsabilità per produttori, importatori, distributori, fornitori di servizi di evasione degli ordini e marketplace online al fine di garantire la sicurezza dei prodotti.

Ambito di applicazione del GPSR

A partire dal 13 dicembre 2024, il GPSR si applica a tutti i prodotti immessi sul mercato dell'UE, indipendentemente dal canale di vendita, comprendente sia i negozi fisici che le piattaforme online. Il GPSR si applica alla maggior parte dei prodotti di consumo nell'UE, ad eccezione di categorie specifiche come i medicinali. Inoltre, impone ai fornitori di servizi di evasione degli ordini e ai marketplace online di essere responsabili della sicurezza, garantendo che ogni attore della catena di approvvigionamento si assuma la responsabilità. I ​​prodotti già coperti da altre normative di sicurezza dell'UE potrebbero essere parzialmente o totalmente esentati da determinati requisiti del GPSR.

Operatori economici

Il GPSR stabilisce nel §3(13) i seguenti operatori economici:

  • Produttore
  • Rappresentante autorizzato
  • Importatore
  • Distributore
  • Fornitore di servizi di evasione degli ordini

Operatori economici extracomunitari (come quelli provenienti dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dal Canada, dalla Svizzera, dall'Australia o dalla Cina) può nominare un rappresentante autorizzato nell'Unione Europea come punto di contatto per autorità di vigilanza del mercato. Il GPSR definisce obblighi chiari per i vari operatori economici in materia di rispetto degli standard di sicurezza dei prodotti.

Responsabilità degli operatori economici

Il GPSR definisce ruoli e responsabilità per i seguenti operatori economici:

  • Produttori: Le entità che producono o hanno prodotti progettati e fabbricati con il loro nome o marchio sono responsabili di garantire che tali prodotti siano conformi ai requisiti GPSR prima di essere immessi sul mercato. Ciò include l'esecuzione di un'analisi completa valutazioni del rischio e mantenendo documentazione tecnicaPer i prodotti fabbricati al di fuori dell'UE e venduti online (o tramite altre forme di vendita a distanza), potrebbe esserci anche un importatore che vende il prodotto direttamente online oppure lo fornisce a un distributore che poi lo mette in vendita online.

  • Importatori: I prodotti fabbricati al di fuori dell'UE e venduti al dettaglio all'interno dell'UE sono immessi sul mercato da un importatore all'interno dell'UE. L'importatore assume il ruolo di operatore economico ai sensi dell'articolo 4, a meno che il fabbricante non abbia nominato un rappresentante autorizzato per adempiere a tali obblighi. Le aziende che importano prodotti da paesi extra-UE devono verificare che tali prodotti siano conformi agli standard di sicurezza dell'UE. Gli importatori sono tenuti a garantire che il fabbricante abbia adempiuto ai propri obblighi e a conservare copie della dichiarazione di conformità UE e della documentazione tecnica per un periodo di tempo specificato.

  • Distributori: Per i prodotti fabbricati al di fuori dell'UE e venduti online (o tramite altre forme di vendita a distanza), potrebbe esserci anche un importatore che vende il prodotto direttamente online o lo fornisce a un distributore che lo offre poi in vendita online. I distributori devono verificare che i prodotti rechino i marchi di conformità richiesti e siano accompagnati dalla documentazione e dalle istruzioni necessarie.

  • Rappresentanti autorizzati: Nominato dai produttori o dagli importatori, rappresentanti autorizzati con sede all'interno dell'UE agiscono per conto del fabbricante o dell'importatore per quanto riguarda compiti specifici, come la tenuta della documentazione tecnica e la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.Se il fabbricante o l'importatore (sia che abbia sede all'interno o all'esterno dell'UE) ha nominato per iscritto un rappresentante autorizzato per svolgere compiti specifici ai sensi dell'articolo 4, tale rappresentante assume il ruolo di operatore economico ai sensi dell'articolo 4.

  • Fornitori di servizi di evasione degli ordini: Le aziende che offrono servizi come magazzinaggio, imballaggio e spedizione, senza possedere i prodotti, sono considerate fornitori di servizi di evasione degli ordini. Nei casi in cui nessun altro operatore economico sia stabilito nell'UE, questi fornitori devono garantire la conformità dei prodotti al GPSR.

  • Operatori di mercato online: Le piattaforme digitali che facilitano la vendita dei prodotti devono registrati al portale EU Safety Gate, designare un punto di contatto unico per le autorità dell'UE e garantire il rispetto degli obblighi di segnalazione sulla sicurezza dei prodotti. Sono inoltre tenuti ad agire rapidamente rimuovendo i prodotti non sicuri non appena segnalati.

Registrazione al mercato online

L'articolo 22 del GPSR introduce nuovi requisiti per i marketplace online. I fornitori di negozi online e altri marketplace digitali devono:

I marketplace devono inoltre collaborare con gli enti regolatori per rimuovere rapidamente i prodotti non sicuri e impedire il ripetersi di violazioni.

Vendite a distanza, operatori economici e rappresentanti autorizzati

Il GPSR include disposizioni per la vendita a distanza che si applicano ai fornitori online. Questi fornitori devono registrarsi sul Portale Safety GateI fornitori online di prodotti coperti dal GPSR sono inoltre tenuti ad adempiere agli obblighi di informazione nei confronti dei consumatori. Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, i dati relativi al produttore (nome o denominazione commerciale) o al rappresentante autorizzato UE del produttore, nonché informazioni identificative del prodotto (inclusa un'immagine del prodotto) ed eventuali avvertenze o informazioni sulla sicurezza del prodotto, devono essere forniti sul sito web dell'offerta (interfaccia online).

Anche gli importatori extra-UE, come quelli provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Canada, Australia o Cina, devono conformarsi al GPSR, inclusa la nomina di un operatore economico con sede nell'UE. Può trattarsi di un importatore, distributore o un rappresentante autorizzato.

L'operatore economico con sede nell'UE è responsabile di:

Se un produttore extra-UE non designa un operatore economico con sede nell'UE, il fornitore del servizio di evasione degli ordini si assume automaticamente la responsabilità legale della conformità del prodotto.

Valutazione del rischio e valutazione della sicurezza

Per conformarsi ai requisiti GPSR, i produttori sono obbligati a eseguire controlli approfonditi valutazioni del rischio dei loro prodottiQuesto processo prevede la valutazione di diversi fattori, tra cui il design del prodotto, la composizione, il confezionamento e le potenziali interazioni con altri prodotti. L'utilizzo delle norme europee pertinenti può agevolare questa valutazione. I risultati devono essere documentati meticolosamente e resi disponibili alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. Trascurare un'adeguata valutazione del rischio può comportare gravi conseguenze, come multe, richiami di prodotti o restrizioni all'accesso al mercato.

Per confermare la conformità al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 5 del GPSR ("Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri"), i produttori sono tenuti a valutare la sicurezza del prodotto nell'ambito di un'analisi interna dei rischi. Vengono valutati vari aspetti, come le caratteristiche del prodotto, la composizione, il confezionamento e l'interazione con altri prodotti. Per questa valutazione possono essere utilizzate le norme europee pertinenti.

L'analisi interna dei rischi e un elenco di tutte le norme europee pertinenti fanno parte della documentazione tecnica di un prodotto. Questa valutazione dei rischi deve essere documentata e messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta. La mancata esecuzione di una valutazione adeguata può comportare sanzioni, richiami o restrizioni all'accesso al mercato.

Requisiti di etichettatura

Per migliorare la trasparenza e la sicurezza dei consumatori, il GPSR impone norme specifiche requisiti di etichettaturaI prodotti devono mostrare:

  • Nome del produttore, nome commerciale registrato e recapiti.
  • Un riferimento per la tracciabilità del prodotto, come un numero di lotto o di serie.
  • Avvertenze di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori del mercato di riferimento.

Il regolamento incoraggia inoltre l'uso di etichette digitali e codici QR per fornire ulteriore documentazione sulla conformità e istruzioni di sicurezza.

Vigilanza del mercato e sanzioni

Per rafforzare la tutela dei consumatori, il GPSR potenzia sorveglianza del mercato meccanismi negli Stati membri dell'UE attraverso:

  • Obbligo per gli operatori economici di segnalare alle autorità competenti, entro due giorni lavorativi, gli incidenti gravi riguardanti la sicurezza dei prodotti.
  • Promuovere la collaborazione tra le autorità nazionali attraverso piattaforme come EU Safety Gate.
  • Standardizzare le sanzioni in caso di inosservanza, che possono includere multe consistenti o divieti di vendita dei prodotti.

Disposizione transitoria

Il GPSR si applica a tutti i prodotti nel suo ambito immessi sul mercato a partire dal 13 dicembre 2024. Gli Stati membri dell'UE non possono ostacolare la messa a disposizione sul mercato di prodotti contemplati dalla direttiva 2001/95/CE, conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024.

Il ruolo di EaseCert nel facilitare la conformità

Orientarsi nella complessità dei requisiti GPSR può essere impegnativo per le aziende. EaseCert offre servizi completi per assistere le aziende nel raggiungimento della conformità ai requisiti GPSR.Il nostro ambito di servizi include:

  • Supporto alla valutazione del rischio: Assistere i produttori nella conduzione di analisi dettagliate analisi dei rischi e valutazioni di sicurezza per garantire la conformità del prodotto.

  • Assistenza alla documentazione: Guidare la preparazione e la manutenzione delle necessarie documentazione tecnica e dichiarazioni di conformità.

  • Servizi di rappresentanza autorizzati: In qualità di rappresentante con sede nell'UE rappresentante autorizzato per i produttori extra-UE, garantendo un collegamento affidabile con le autorità di vigilanza del mercato.

  • Certificazione GPSR: Fornire certificazioni di prodotto personalizzate per aiutare le aziende a rispettare gli obblighi previsti dal GPSR.

Grazie alla partnership con EaseCert, le aziende possono orientarsi con sicurezza nel panorama normativo, garantendo che i loro prodotti siano sicuri, conformi e pronti per il mercato dell'UE.

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