Comprensione dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1020: ciò che i venditori non UE devono sapere

Se sei un produttore, un proprietario di un marchio o un venditore online con sede al di fuori dell'Unione Europea, vendere nel mercato dell'UE comporta delle responsabilità legali, e una delle più importanti è la conformità con Regolamento (UE) 2019/1020 sulla sorveglianza del mercato e sulla conformità dei prodotti.

Cosa dice l'articolo 4(3)

Ai sensi dell'articolo 4(3), i prodotti contemplati dal presente regolamento può essere immesso sul mercato dell'UE solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione che svolge specifici compiti di conformità. Se il produttore ha sede al di fuori dell'UE, deve nominare:

  • Un'organizzazione con sede nell'UE importatore, O
  • UN rappresentante autorizzato, O
  • UN fornitore di servizi di evasione degli ordini (e.gMagazzino con sede nell'UE che si occupa di stoccaggio, imballaggio o spedizione).

EaseCert | GPSR Compliance può fungere da tuo Persona responsabile dell'UE ai sensi dell'articolo 4(3), assicurando il rispetto di tutti gli obblighi normativi.

Responsabilità dell'operatore con sede nell'UE

L'operatore designato deve:

  • Verificare la Dichiarazione di Conformità UE o la Dichiarazione di Prestazione
  • Garantire che la documentazione tecnica sia disponibile alle autorità di vigilanza del mercato
  • Collaborare con le autorità in materia di conformità
  • Adottare misure correttive se un prodotto non è sicuro o non conforme
  • Garantire la tracciabilità, incluso il mantenimento dei dettagli di contatto e degli identificatori di prodotto

La mancata nomina di tale operatore può comportare il blocco doganale, la cancellazione dal mercato o il ritiro dei prodotti dal mercato UE.

Ambito del requisito

L'articolo 4 si applica a molti prodotti di consumo, tra cui apparecchiature elettriche, giocattoli, DPI, macchinari, strumenti di misura e altri elencati nell'allegato I. Se i vostri prodotti rientrano in una di queste categorie, dovete nominare un operatore conforme con sede nell'UE per evitare problemi di non conformità.

Come può aiutarti EaseCert

In EaseCert, supportiamo marchi extra UE, piccole imprese e venditori di e-commerce fungendo da operatore economico designato ai sensi dell'articolo 4(3)I nostri servizi includono:

  • Onboarding rapido e revisione dei documenti
  • Archiviazione sicura dei file tecnici
  • Supporto continuo alla conformità
  • Indirizzo UE e contatto per l'etichettatura
  • Assistenza nelle indagini di sorveglianza del mercato e cooperazione

Supportiamo inoltre il rispetto delle norme Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (UE) 2023/988, che aggiorna il quadro normativo che disciplina quasi tutti i beni di consumo nell'UE.

Hai bisogno di aiuto per orientarti nell'articolo 4(3) o nel GPSR?

Contattaci a info@easecert.com per scoprire come possiamo supportare la tua strategia di conformità all'UE.

Riferimenti giuridici UE rilevanti

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