EU Textile Labelling Requirements

Requisiti UE sull'etichettatura dei tessili

L'Unione Europea ha alcune delle normative più severe e dettagliate requisiti di etichettatura per i prodotti tessili in tutto il mondo. Che si produca abbigliamento, tessuti per la casa, accessori o prodotti misti, la conformità al Regolamento (UE) 1007/2011 è obbligatoria prima di immettere i prodotti sul mercato dell'UE.

Questa guida spiega tutto ciò che è necessario sapere sui requisiti di etichettatura tessile dell'UE, con interpretazioni pratiche tratte direttamente dal testo giuridico e dalle FAQ pubblicate dalla Commissione europea. Si concentra interamente su obblighi di etichettatura specifici per i prodotti tessili, non più ampio norme di sicurezza del prodotto.


1. Cosa copre il regolamento tessile dell'UE

Il regolamento (UE) 1007/2011 disciplina:

  • IL nomi delle fibre tessili
  • IL etichettatura e marcatura della composizione delle fibre
  • IL durata e collocazione delle informazioni obbligatorie
  • Regole per i prodotti contenenti parti non tessili di origine animale

Il regolamento si applica a tutti i prodotti tessili immessi sul mercato dell'UE, compresi quelli incorporati in altri beni la cui composizione deve essere dichiarata. I prodotti contenenti almeno l'80 percento di fibre tessili sono considerati prodotti tessili ai fini del regolamento.


2. Etichettatura tessile obbligatoria: i requisiti fondamentali

2.1 La composizione delle fibre deve essere sempre dichiarata

Ogni prodotto tessile deve recare un'etichetta o una marcatura che ne indichi la composizione esatta delle fibre, espressa utilizzando i nomi delle fibre elencati nell'allegato I del regolamento. La composizione delle fibre svolge un ruolo centrale nella documentazione del fascicolo tecnico e tracciabilità.

Esempi:

  • “100% cotone”
  • “80% poliestere, 20% viscosa”
  • “Altre fibre 10 percento” (consentito solo in condizioni specifiche)

2.2 L'etichetta deve essere permanente

Uno degli obblighi legali più importanti è la durabilità. La legge stabilisce:

“Le etichette e le marcature devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili e, nel caso di un'etichetta, fissate saldamente.” (Articolo 14(1))

Questo requisito elimina la possibilità di utilizzare un'etichetta oscillante rimovibile come posizione primaria per la composizione delle fibre. Le etichette oscillanti possono integrare le informazioni ma non può sostituire l'etichetta permanenteLa composizione delle fibre permanenti viene spesso rivista come parte di un Analisi del rischio GPSR.

2.3 Cosa si intende per "etichetta" e cosa per "marcatura"?

Il Regolamento definisce chiaramente questi termini:

  • Etichetta: Un pezzo di materiale (tessuto, stampato, termosaldato, ecc.) fissato saldamente al prodotto in modo da rimanere con esso durante il normale utilizzo.
  • Marcatura: Informazioni stampate, timbrate, ricamate o altrimenti applicate in modo permanente sul prodotto stesso.

Entrambe le opzioni sono accettabili a patto che il requisito per durata e permanenza è soddisfatto. L'uso corretto dei termini è importante per garantire Persona responsabile dell'UE conformità.


3. Gerarchia di posizionamento: dove devono apparire le informazioni

Sebbene il regolamento tessile dell'UE non definisca formalmente una "gerarchia di posizionamento", le norme stabiliscono un chiaro ordine pratico:

1. Sul prodotto (obbligatorio per la composizione delle fibre)

La composizione deve apparire direttamente sul prodotto tramite un'etichetta o una marcatura permanente. I cartellini sospesi non sono validi perché sono destinati a essere rimossi.

2.Imballaggio (supplemento facoltativo)

L'imballaggio può ripetere la composizione delle fibre, ma non può sostituire l'etichetta permanente del prodotto.

3. Documenti di accompagnamento (solo B2B)

L'articolo 14(2) consente che la composizione appaia nei documenti commerciali solo all'interno della catena di fornitura. Ciò non si applica alle vendite ai consumatori.

Conclusione: La composizione delle fibre deve sempre apparire sul capo stesso, non solo sulle confezioni o sulle etichette.


4. Requisiti linguistici

Quando un prodotto tessile raggiunge i consumatori, la composizione delle fibre deve essere indicata nella lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui il prodotto viene venduto. I requisiti di traduzione spesso si intersecano con Conformità dei prodotti di consumo dell'UE regole.

Ciò significa che i marchi che vendono in più mercati dell'UE solitamente forniscono etichette multilingue o aggiungono una piccola etichetta secondaria con il contenuto di fibre tradotto.


5. Requisiti aggiuntivi di etichettatura

5.1 Parti non tessili di origine animale

I prodotti contenenti pelle, pelliccia, piume o materiali simili devono includere:

“Contiene parti non tessili di origine animale” (Articolo 12)

Questo deve essere etichettato in modo permanente e chiaro per il consumatore.

5.2 Prodotti multicomponente

Quando maniche, fodere o pannelli decorativi hanno composizioni di fibre diverse, l'articolo 11 richiede che ogni componente sia etichettato salvo che:

  • Non è un rivestimento principale, e
  • Rappresenta meno del 30 percento del peso totale.

L'identificazione corretta delle fibre è importante anche quando si prepara un Fascicolo tecnico GPSR.

5.3 Prodotti che non richiedono l'etichettatura delle fibre

L'allegato V elenca categorie quali:

  • Cinturini per orologi
  • Giocattoli
  • Parti tessili delle calzature
  • Piccoli accessori tessili
  • Articoli da viaggio

Questi sono esenti dall'obbligo di etichettatura della composizione.


6. Cosa prevede il regolamento tessile Non lo fa Richiedere

Una precisazione fondamentale contenuta nelle FAQ della Commissione Europea è che il Regolamento non mandato:

  • Paese di origine
  • Istruzioni per la cura
  • Avvertenze di sicurezza (infiammabilità, soffocamento, ecc.)
  • Dettagli del produttore o dell'importatore
  • Dichiarazioni ambientali o di sostenibilità

Tali requisiti rientrano in altre normative dell'UE, non nel Regolamento Tessile. Questi argomenti sono trattati separatamente in aree come categorizzazione del prodotto, test chimici, E Documentazione SDS.


7. Swing Tag: a cosa possono e non possono essere utilizzati

I tag Swing possono contenere:

  • Informazioni di marketing
  • Istruzioni per la cura
  • Avvertenze di sicurezza
  • Messaggi di sostenibilità
  • Ulteriori dettagli sulla fibra

Tuttavia, loro non può servono come sede primaria per la composizione obbligatoria delle fibre perché sono rimovibili e non durevoli.

Questa interpretazione deriva direttamente dall'articolo 14(1), che richiede che le informazioni siano durevole, visibile, accessibile e fissato saldamenteQuesti principi di durabilità sono inoltre in linea con le migliori pratiche per nomina di una persona responsabile dell'UE responsabile dell'integrità delle informazioni sul prodotto.

In pratica, le autorità di vigilanza del mercato trattano costantemente i cartellini oscillanti come non permanente elementi.


8.Come garantire la conformità: le migliori pratiche per i marchi

Un'etichetta tessile UE conforme dovrebbe:

  • Utilizzare i nomi delle fibre dall'allegato I
  • Mostra le percentuali esatte in ordine decrescente
  • Essere permanentemente attaccato o contrassegnato in modo permanente
  • Essere leggibili e visibili prima dell'acquisto
  • Da tradurre secondo necessità per ogni Stato membro
  • Identificare le parti non tessili di origine animale
  • Dichiarare correttamente le composizioni multicomponenti

Struttura dell'etichetta consigliata:

  • Composizione delle fibre (obbligatoria)
  • Istruzioni per la cura (standard del settore, sebbene non richieste dalla legge UE)
  • Misurare
  • Paese di origine (facoltativo secondo le norme tessili)
  • Codici di marcatura e lotto

Queste pratiche supportano anche la conformità durante la preparazione Documentazione tecnica GPSR, garantendo un percorso agevole verso vendita di prodotti nell'UE.


9. Punti chiave

  • La composizione delle fibre deve sempre essere indicata su un'etichetta o marcatura permanente sul prodotto.
  • Le etichette sospese non possono sostituire le etichette obbligatorie sulla composizione tessile.
  • Il regolamento tessile dell'UE è interamente incentrato sulla composizione delle fibre e sulla terminologia tessile.
  • Sono richieste traduzioni linguistiche per ogni Stato membro dell'UE in cui il prodotto viene venduto.
  • Le avvertenze di sicurezza e le etichette di cura sono al di fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento Tessile. Vedere Esempi di avvisi GPSR.
  • I documenti B2B possono contenere la composizione durante il transito nella catena di fornitura, ma non per le vendite ai consumatori.

La comprensione di questi punti riduce anche il rischio di sanzioni per inadempienza o interruzione della catena di approvvigionamento.


10. Perché la conformità è importante

Le etichette non conformi possono comportare:

  • Ritiri di prodotti
  • Multe da parte delle autorità nazionali di vigilanza del mercato
  • Rietichettatura al costo
  • Ritardi nella catena di fornitura
  • Perdita di fiducia dei consumatori

La comprensione e la corretta applicazione del Regolamento (UE) 1007/2011 sono essenziali per qualsiasi marchio che venda prodotti tessili nell'Unione Europea. La conformità supporta anche obblighi di sicurezza più ampi previsti dal Regolamento (UE) 1007/2011. Quadro normativo UE sulla sicurezza dei prodotti.


Domande frequenti

Le etichette tessili nell'UE devono includere le istruzioni per la cura?

No. Le istruzioni per la cura dei capi non sono richieste dal Regolamento Tessile. Sono standard del settore, ma volontarie. Anche altre normative UE non impongono l'obbligo di etichettatura.

La composizione delle fibre può essere indicata solo su un'etichetta mobile?

No. Le etichette adesive sono rimovibili e pertanto non sono considerate durevoli. La composizione delle fibre deve essere indicata su un'etichetta o marcatura permanente che rimanga attaccata al prodotto.

Sono necessarie traduzioni per la composizione delle fibre?

Sì. La composizione deve essere disponibile nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro dell'UE in cui il prodotto viene venduto.

La composizione delle fibre può essere indicata sulla confezione anziché sul prodotto?

No. La confezione può ripetere le informazioni, ma non può sostituire l'etichetta permanente sulla composizione delle fibre presente sul prodotto stesso.

Devo etichettare ogni parte di un prodotto tessile multicomponente?

Sì, a meno che il componente non sia un rivestimento principale e rappresenti meno del 30 percento del peso totale.

Le etichette tessili devono indicare il paese di origine?

NO.Il paese di origine non è obbligatorio ai sensi del regolamento sui prodotti tessili, sebbene possa esserlo ai sensi delle norme doganali o di informazione dei consumatori, a seconda delle pratiche di mercato.

Gli avvisi di sicurezza fanno parte del regolamento sui prodotti tessili?

No. Le avvertenze sulla sicurezza e sull'infiammabilità rientrano in altre normative dell'UE, come il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, e non nel regolamento sui prodotti tessili.


Fonti di riferimento ufficiali dell'UE

Mostra più intuizioni

Contatta EaseCert