EU Toy Safety Regulation 2025/2509: New Rules, CE Marking & Digital Product Passports

Regolamento UE sulla sicurezza dei giocattoli 2025/2509: nuove regole, marcatura CE e passaporti dei prodotti digitali

L'Unione europea ha introdotto un nuovo Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli, apportando cambiamenti significativi al modo in cui i giocattoli vengono progettati, fabbricati, testati, etichettati e venduti in tutta l'UE.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025, il Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e diventerà di applicazione generale a partire da 1 agosto 2030, sostituisce la direttiva vigente sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE.

La nuova normativa rafforza i requisiti di sicurezza chimica, introduce i Passaporti Digitali di Prodotto (DPP) obbligatori, amplia gli obblighi di tracciabilità e stabilisce responsabilità più rigorose per produttori, importatori, fornitori di servizi di logistica e piattaforme di vendita online.

Sebbene la principale scadenza per l'adeguamento sia tra diversi anni, le aziende dovrebbero iniziare fin da ora a rivedere i propri prodotti, la documentazione tecnica e le catene di fornitura.

1. Cosa cambia con il nuovo regolamento UE sulla sicurezza dei giocattoli?

A differenza della direttiva vigente sulla sicurezza dei giocattoli, la nuova normativa è un regolamento, il che significa che si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'UE senza necessità di recepimento a livello nazionale.

La normativa si applica ai giocattoli progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, all'uso ludico da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni. Sono inclusi i giocattoli elettronici, connessi e adattivi per bambini con disabilità.

Le principali modifiche includono:

  • Restrizioni più severe sulle sostanze chimiche pericolose, tra cui alcuni bisfenoli, PFAS e interferenti endocrini.
  • Passaporti digitali obbligatori per i giocattoli immessi sul mercato dell'UE.
  • Requisiti più rigorosi in materia di identificazione, tracciabilità ed etichettatura dei prodotti.
  • Ulteriori valutazioni di sicurezza per i giocattoli connessi e i giocattoli che utilizzano l'intelligenza artificiale.
  • Obblighi più dettagliati per produttori, importatori, fornitori di servizi di logistica e piattaforme di vendita online.
  • Rafforzamento della sorveglianza del mercato, dei controlli doganali e del monitoraggio della sicurezza post-vendita.

La marcatura CE rimane obbligatoria. Il Passaporto Digitale del Prodotto introduce un nuovo meccanismo di conformità anziché sostituire la marcatura CE.

2. Requisiti più severi in materia di sicurezza chimica

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda le sostanze chimiche che possono nuocere alla salute dei bambini.

Il regolamento estende le restrizioni oltre le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). Ulteriori restrizioni riguardano alcune sostanze classificate come interferenti endocrini, sensibilizzanti per le vie respiratorie o la pelle e sostanze che causano tossicità specifica per organi.

Tra le modifiche più importanti si segnalano:

  • PFAS: Divieto di utilizzo intenzionale di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche nei giocattoli, fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento.
  • Bisfenoli: Controlli più severi, tra cui un limite di migrazione inferiore per il bisfenolo A e restrizioni su altri bisfenoli.
  • Nitrosammine: Restrizioni estese che interessano prodotti come slime e paste modellabili per giocattoli.
  • Monomeri: Limiti di migrazione per sostanze quali acrilonitrile, butadiene, stirene e cloruro di vinile.
  • Fragranze: Requisiti più restrittivi per alcune fragranze allergeniche.
  • Trattamenti biocidi: Restrizioni sui giocattoli contenenti prodotti biocidi o classificabili come articoli trattati, con specifiche eccezioni.

I produttori dovrebbero rivedere le distinte base, le formulazioni chimiche, i rivestimenti, le materie plastiche, gli adesivi e le dichiarazioni dei fornitori. Potrebbe essere necessario aggiornare i rapporti di prova esistenti per dimostrare la conformità ai nuovi requisiti.

Per ulteriori indicazioni, consultare gli articoli di EaseCert su analisi chimiche per la conformità alle normative UE E Schede di dati di sicurezza (SDS).

3. Passaporti digitali obbligatori per i giocattoli

Il nuovo regolamento introduce un Passaporto Digitale del Prodotto (DPP) per ogni modello di giocattolo immesso sul mercato dell'UE.

Il DPP fornirà accesso digitale alle informazioni essenziali in materia di conformità per i consumatori, le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato.

Nel nuovo quadro normativo:

  • I produttori devono creare un Passaporto Digitale del Prodotto corrispondente al modello di giocattolo in questione.
  • Il passaporto deve contenere le informazioni prescritte relative all'identificazione del prodotto e alla conformità alle normative.
  • Un supporto dati (come un codice QR) deve consentire l'accesso al passaporto.
  • Le informazioni relative al DPP devono rimanere accurate, accessibili e aggiornate.
  • Il passaporto deve rimanere valido per almeno 10 anni dopo l'immissione del giocattolo sul mercato.
  • Le autorità doganali potranno verificare le informazioni contenute nel Passaporto Digitale del Prodotto (DPI) all'ingresso dei giocattoli nell'UE.

Il DPP sostituisce la tradizionale Dichiarazione di conformità UE ai sensi della Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli. Tuttavia, i produttori devono comunque dimostrare la conformità e mantenere i requisiti richiesti. Documentazione tecnica e completare le procedure di valutazione della conformità applicabili.

Ulteriori specifiche tecniche determineranno come i Passaporti Digitali di Prodotto dovranno essere strutturati e gestiti.

4. Etichettatura più rigorosa, avvertenze e tracciabilità dei prodotti

Il Regolamento sulla sicurezza dei giocattoli rafforza i requisiti di identificazione e informazione per aiutare i consumatori e le autorità a identificare i prodotti e gli operatori economici responsabili.

I produttori e gli importatori devono garantire che i giocattoli riportino le informazioni di identificazione e di contatto richieste, tra cui:

  • Identificazione del prodotto, come modello, tipo, lotto o numero di serie.
  • Nome del produttore, denominazione commerciale registrata o marchio commerciale.
  • Indirizzo postale e di contatto elettronico del produttore.
  • Dati identificativi e di contatto dell'importatore, ove applicabile.
  • Avvertenze appropriate sull'età, istruzioni di sicurezza e informazioni sui pericoli.
  • Marcatura CE e accesso al Passaporto Digitale del Prodotto.

Gli avvisi devono soddisfare i requisiti applicabili in materia di visibilità, leggibilità e lingua. Il nuovo regolamento prevede inoltre requisiti migliorati per i simboli di avvertimento e la loro presentazione.

Le informazioni digitali non sostituiscono automaticamente le etichette fisiche obbligatorie o le avvertenze di sicurezza.

Scopri di più su Requisiti di etichettatura dei prodotti nell'UE E esempi di avvertenze sulla sicurezza del prodotto.

5. Nuovi requisiti per i giocattoli connessi e dotati di intelligenza artificiale

I giocattoli che integrano connettività wireless, software o intelligenza artificiale richiedono particolare attenzione.

I produttori devono valutare i rischi associati alle funzionalità digitali, compresi i potenziali effetti sulla salute mentale, sul comportamento e sulla sicurezza dei bambini.

Le valutazioni di sicurezza dovrebbero prendere in considerazione i rischi rilevanti derivanti dalle funzionalità connesse, dalle funzionalità in evoluzione o di apprendimento e dalle interazioni prevedibili con i bambini.

Il regolamento rafforza inoltre i requisiti relativi all'accessibilità delle batterie, al rumore continuo e impulsivo e ad altri rischi fisici e meccanici.

I produttori di giocattoli intelligenti dovrebbero rivedere i loro esistenti valutazioni del rischio e i fascicoli tecnici per determinare se siano necessarie ulteriori misure di protezione o test.

6.Maggiori responsabilità per produttori, importatori e piattaforme di vendita online

Il nuovo regolamento introduce obblighi più stringenti lungo tutta la catena di fornitura.

Produttori

Produttori deve dimostrare la conformità del prodotto, mantenere la documentazione tecnica, creare passaporti digitali del prodotto e implementare procedure per la gestione di reclami relativi alla sicurezza, incidenti, richiami e azioni correttive.

Importatori

Importatori È necessario verificare i requisiti di conformità applicabili prima di immettere i giocattoli sul mercato dell'UE e assicurarsi che siano disponibili le informazioni e la documentazione necessarie sul prodotto.

Fornitori di servizi di evasione ordini

Fornitori di servizi di evasione ordini sono soggetti a obblighi specifici in base al loro ruolo nella catena di fornitura.

Mercati online

Mercati online deve fornire interfacce che consentano ai commercianti di visualizzare le informazioni obbligatorie sulla sicurezza del prodotto, tra cui la marcatura CE, le avvertenze pertinenti e l'accesso al Passaporto Digitale del Prodotto.

Per le aziende che vendono giocattoli tramite Amazon, Etsy, negozi basati su Shopify o altri canali online, ciò significa che le informazioni relative alla descrizione del prodotto e la documentazione di conformità devono essere esaminate insieme ai requisiti fisici del prodotto. Gli obblighi dipendono dal fatto che l'azienda agisca come venditore, fornitore di un marketplace o altro operatore economico.

Queste modifiche integrano il più ampio quadro UE in materia di sicurezza dei prodotti, tra cui Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (UE) 2023/988.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro Guida alla conformità delle vendite Amazon UE E Guida alla registrazione del Safety Gate nell'UE.

7. Periodo di transizione e scadenze per la conformità

Il regolamento introduce un calendario di attuazione graduale.

  • 12 dicembre 2025: Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
  • 1° gennaio 2026: Entrata in vigore, con applicazione di alcune disposizioni istituzionali e amministrative.
  • 1° agosto 2030: Applicazione generale del nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli e abrogazione della direttiva 2009/48/CE.
  • 1 febbraio 2031: I certificati di esame di tipo CE esistenti, rilasciati ai sensi della precedente direttiva, cessano di essere validi in virtù della disposizione transitoria, a meno che non scadano prima.

I giocattoli immessi legalmente sul mercato dell'UE ai sensi della direttiva 2009/48/CE prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere commercializzati in conformità alle disposizioni transitorie.

Tuttavia, i prodotti immessi per la prima volta sul mercato dell'UE a partire dal 1° agosto 2030 dovranno essere conformi ai nuovi requisiti.

I produttori dovrebbero tenere conto dei programmi di sviluppo del prodotto, della qualificazione dei fornitori, dei test, degli aggiornamenti del packaging e della pianificazione delle scorte durante la preparazione alla transizione.

8. Come dovrebbero prepararsi i produttori e gli importatori

Le aziende dovrebbero iniziare a valutare i propri portafogli di prodotti prima che i nuovi requisiti diventino obbligatori.

Le azioni raccomandate includono:

  1. Effettuare una valutazione delle lacune normative: Confrontare la documentazione esistente sulla conformità dei giocattoli con il Regolamento (UE) 2025/2509.
  2. Verifica della conformità chimica: Identificare le sostanze potenzialmente soggette a restrizioni e ottenere dai fornitori dichiarazioni dei materiali e rapporti di prova aggiornati.
  3. Aggiornare le valutazioni del rischio: Valutare i rischi applicabili in materia di sicurezza chimica, meccanica, elettrica, acustica e digitale.
  4. Preparare i passaporti digitali dei prodotti: Identificare le informazioni necessarie sul prodotto e stabilire processi adeguati per la gestione dei documenti digitali.
  5. Rivedere la marcatura CE e l'etichettatura: Verificare l'identificazione del produttore e dell'importatore, la tracciabilità del prodotto, le avvertenze e i requisiti linguistici applicabili.
  6. Valutare le procedure di valutazione della conformità: Verificare se la documentazione tecnica e i test esistenti dimostrino adeguatamente la conformità.
  7. Istituire un sistema di monitoraggio post-commercializzazione: Mantenere le procedure per i reclami sulla sicurezza, la segnalazione degli incidenti, richiami di prodotti e misure correttive.

Una preparazione tempestiva può contribuire a evitare costose riprogettazioni, ritardi nei test, problemi di inventario e interruzioni nell'accesso al mercato dell'UE.

Nostro Lista di controllo per il lancio di un nuovo prodotto nell'UE fornisce ulteriori indicazioni pratiche.

9. Come EaseCert supporta la conformità alle normative UE sulla sicurezza dei giocattoli

A EaseCert, Supportiamo produttori, importatori e venditori online nella comprensione e nel rispetto dei requisiti europei in materia di sicurezza dei prodotti.

Nostro servizi di conformità includono:

  • Rappresentante autorizzato dell'UE (EAR): Rappresentanza con sede nell'UE per i produttori extra-UE, nel rispetto della legislazione applicabile e del mandato concordato.
  • Valutazioni di conformità alla sicurezza dei giocattoli: Revisione dei requisiti UE applicabili, dei rischi del prodotto e delle lacune nella documentazione.
  • Documentazione tecnica: Preparazione e revisione di file tecnici, valutazioni dei rischi e relativa documentazione di conformità.
  • Supporto per la marcatura CE: Linee guida sui requisiti applicabili in materia di valutazione della conformità, dichiarazioni e prove tecniche.
  • Revisione dell'etichettatura dei prodotti: Verifica delle informazioni del produttore, identificazione del prodotto, avvertenze e informazioni di sicurezza multilingue.
  • Supporto per il passaporto digitale del prodotto: Assistenza nella fase di preparazione al DPP, nella definizione dei requisiti di documentazione e nella pianificazione dell'implementazione, man mano che vengono stabilite le specifiche tecniche applicabili.

EaseCert aiuta le aziende a organizzare la documentazione e i processi di conformità necessari per immettere i giocattoli sul mercato europeo. Laddove sia richiesta la valutazione da parte di un organismo notificato o le prove di laboratorio, queste attività devono essere svolte da organizzazioni adeguatamente qualificate.

Conclusione

Il regolamento (UE) 2025/2509 rappresenta una revisione sostanziale della legislazione europea in materia di sicurezza dei giocattoli.

L'introduzione di passaporti digitali obbligatori per i prodotti, restrizioni più severe sull'uso di sostanze chimiche e maggiori responsabilità lungo tutta la catena di approvvigionamento richiederanno a molti produttori e importatori di aggiornare i propri processi di conformità.

La data di scadenza generale per la presentazione delle domande è il 1° agosto 2030, ma è consigliabile iniziare i preparativi ben prima di tale termine. Le aziende che sviluppano nuovi prodotti giocattolo o che gestiscono ampi portafogli di prodotti dovrebbero valutare fin da ora i requisiti per ridurre i costi di conformità futuri e i disagi.

Per assistenza in merito ai requisiti UE sulla sicurezza dei giocattoli, alla marcatura CE, alla documentazione tecnica o ai servizi di rappresentante autorizzato UE, visitare www.easecert.com o contattare info@easecert.com.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il nuovo regolamento UE sulla sicurezza dei giocattoli?

Il regolamento (UE) 2025/2509 è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e diventerà generalmente applicabile il 1° agosto 2030. Alcune disposizioni amministrative e istituzionali sono già in vigore. I produttori e gli importatori dovrebbero prepararsi prima della scadenza del 2030.

Il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli sostituisce la direttiva 2009/48/CE?

Sì. Il regolamento (UE) 2025/2509 sostituisce la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE a partire dal 1° agosto 2030. A differenza di una direttiva, il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'UE senza necessità di recepimento a livello nazionale.

I giocattoli dovranno ancora avere la marcatura CE in base al nuovo regolamento?

Sì. La marcatura CE rimane obbligatoria per i giocattoli immessi sul mercato dell'UE. I fabbricanti devono continuare a dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza applicabili e seguire le procedure di valutazione della conformità appropriate.

Cos'è il Passaporto Digitale del Prodotto per i giocattoli?

Il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP) è un documento elettronico contenente le informazioni necessarie per l'identificazione e la conformità del prodotto. Sostituisce la tradizionale Dichiarazione di Conformità UE prevista dalla Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli e deve essere accessibile tramite un supporto dati, come ad esempio un codice QR.

Ogni giocattolo avrà bisogno di un passaporto digitale del prodotto?

Sì. Dal 1° agosto 2030, i giocattoli immessi sul mercato dell'UE devono essere coperti da un Passaporto Digitale del Prodotto (DPP) conformemente al Regolamento (UE) 2025/2509. Il DPP corrisponde generalmente al modello del giocattolo, nel rispetto dei requisiti tecnici e di identificazione applicabili.

I PFAS e i bisfenoli sono vietati nei giocattoli?

Il regolamento vieta l'uso intenzionale di PFAS nei giocattoli e introduce restrizioni più severe su alcuni bisfenoli e altre sostanze chimiche pericolose. Possono essere applicate eccezioni specifiche, limiti di sostanza e condizioni particolari. I produttori devono valutare la composizione chimica dei propri prodotti e consultare la documentazione pertinente dei fornitori.

Il nuovo regolamento si applica anche ai giocattoli venduti su Amazon e altri marketplace online?

Sì. Il regolamento si applica ai giocattoli venduti attraverso canali di vendita al dettaglio fisici e piattaforme online. I marketplace online devono supportare la visualizzazione delle informazioni di sicurezza richieste, tra cui la marcatura CE, gli avvisi applicabili e l'accesso al Passaporto Digitale del Prodotto. Vedi il nostro Guida alla conformità di Amazon nell'UE per ulteriori informazioni.

I produttori di giocattoli al di fuori dell'UE necessitano di un rappresentante autorizzato nell'UE?

I produttori al di fuori dell'UE devono garantire che l'operatore economico stabilito nell'UE, come richiesto, sia presente per i prodotti coperti dalla legislazione UE applicabile. Un rappresentante autorizzato può svolgere specifiche responsabilità in virtù di un mandato scritto. Ulteriori informazioni Requisiti UE per la Persona Responsabile.

I giocattoli certificati ai sensi della direttiva vigente potranno continuare a essere venduti dopo l'agosto 2030?

I giocattoli immessi legalmente sul mercato dell'UE in conformità alla direttiva 2009/48/CE prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere commercializzati in base alle disposizioni transitorie. I certificati di esame CE esistenti rimangono validi fino al 1° febbraio 2031, salvo scadenza anticipata.

Quale documentazione è necessaria per la conformità alle norme di sicurezza dei giocattoli?

I produttori devono conservare la documentazione tecnica che dimostri la conformità ai requisiti di sicurezza applicabili. Questa include generalmente descrizioni del prodotto, informazioni sulla progettazione, valutazioni dei rischi, rapporti di prova pertinenti, informazioni sui materiali e registrazioni delle valutazioni di conformità. Il nuovo regolamento introduce anche obblighi relativi al passaporto digitale del prodotto. File tecnico Guida alla documentazione Spiega l'approccio generale alla documentazione.

Cosa succede se un giocattolo non è conforme ai requisiti di sicurezza dell'UE?

La mancata conformità può comportare richieste di azioni correttive, ritiro dei prodotti, richiami, restrizioni alle vendite e sanzioni imposte dalle autorità nazionali. Le aziende devono mantenere adeguate procedure di monitoraggio della sicurezza e di richiamo.Scopri di più su Sanzioni e richiami di prodotti nell'UE in materia di sicurezza.

In che modo EaseCert può essere d'aiuto nell'applicazione della nuova normativa sulla sicurezza dei giocattoli?

EaseCert supporta produttori e importatori con valutazioni delle lacune normative, documentazione sulla sicurezza dei prodotti, valutazioni dei rischi, revisioni dell'etichettatura, consulenza sulla marcatura CE, servizi di rappresentante autorizzato UE e preparazione del passaporto digitale del prodotto. Contattaci. info@easecert.com per discutere dei vostri prodotti e dei requisiti di conformità.

Riferimenti ufficiali dell'UE

Le seguenti fonti ufficiali dell'Unione Europea forniscono il quadro giuridico e ulteriori indicazioni sui requisiti di sicurezza dei giocattoli:

  1. Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 12 dicembre 2025). Il testo giuridico principale che stabilisce i nuovi requisiti di sicurezza per i giocattoli, le restrizioni sulle sostanze chimiche, i passaporti digitali dei prodotti e le disposizioni transitorie.
  2. EUR-Lex: Garantire la sicurezza dei giocattoli sul mercato dell'UE. Sintesi ufficiale dell'UE che illustra l'ambito di applicazione del regolamento, gli obblighi principali, le procedure di valutazione della conformità e le date di attuazione.
  3. Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. La direttiva UE vigente sulla sicurezza dei giocattoli, che sarà sostituita dal regolamento (UE) 2025/2509 a partire dal 1° agosto 2030.
  4. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti. Il quadro normativo orizzontale dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti di consumo, che comprende le norme pertinenti in materia di sorveglianza del mercato, mercati online e richiamo dei prodotti.
  5. Regolamento (UE) 2019/1020 relativo alla sorveglianza del mercato e alla conformità dei prodotti. Stabilisce i requisiti e le norme dell'UE in materia di sorveglianza del mercato riguardanti gli operatori economici responsabili della conformità dei prodotti.

Note legali

Il presente articolo fornisce informazioni normative di carattere generale aggiornate a novembre 2026 e non costituisce consulenza legale. I produttori e gli importatori restano responsabili della verifica della conformità alla legislazione applicabile e a qualsiasi atto attuativo o delegato successivo.

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